Descrizione
VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 74 recante disposizioni sul contenimento dei consumi energetici ed in particolare l'art. 4, comma 2, il quale specifica che l'esercizio degli impianti termici per i Comuni ricadenti in zona climatica "D" è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto ed alla durata giornaliera di attivazione: ore n. 12 giornaliere dal 01 Novembre al 15 Aprile, e che al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime.